Adempimenti Normativi Dpr 146/2018 del 11.11.2019 per F-Gas
Vedi la normativa vigente dal sito del Ministero dell’Ambiente »

Partiamo subito con delle premesse per chiarire alcuni punti importanti, per poi mettere in evidenza le differenze che ci saranno per l’utente finale a seguito di questo cambio normativo.
Il nuovo DPR 146/18 entrato in vigore il 24 Gennaio 2019 è andato a sostituire il DPR 43/12 che per circa sette anni ha dettato le linee-guida per la manutenzione degli impianti di condizionamento contenenti gas refrigeranti.
Questa legge obbliga chi possiede un impianto di climatizzazione con un X quantitativo di gas refrigerante al suo interno a controllare periodicamente l’impianto per evitare perdite di refrigerante in ambiente.
Questo perché tutti i gas refrigeranti, chi più chi meno, INQUINANO l’ambiente aumentando l’effetto serra!
Queste verifiche periodiche devono essere effettuate da personale abilitato, che a seguito di un esame teorico e pratico viene certificato e iscritto sul sito www.fgas.it/ricercasezc
I cambiamenti importanti sono 2:
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Periodicità dei controlli da effettuare e metodo di misura
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Tenuta dei registri di apparecchiatura e nuova banca dati
A seguito di questa variazione gli impianti soggetti al DPR 146/18 (Fgas) che devono obbligatoriamente fare i controlli sono tutti gli impianti che contengono al loro interno gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente.
Tutti gli impianti al di sotto della soglia di 5 tonnellate di CO 2 equivalente NON devono effettuare nessun controllo periodico!
Tenuta dei registri di apparecchiatura e nuova banca dati
Il vecchio DPR 43/12 aveva introdotto, per tutti gli impianti soggetti ai controlli periodici Fgas, l’obbligo da parte del manutentore di redigere un libretto cartaceo chiamato “registro dell’apparecchiatura”.
Questo registro aveva il compito di tenere traccia di tutto quello che succedeva sul nostro impianto di climatizzazione dal momento dell’installazione proseguendo con la registrazione di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione che si effettuavano durante gli anni.
A seguito dei controlli periodici, dopo aver aggiornato il registro dell’apparecchiatura, il proprietario dell’impianto o il manutentore dovevano effettuare, una volta l’anno, una comunicazione all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
Tramite apposito sito dedicato, la comunicazione online ISPRA andava a tenere traccia delle attività di manutenzione e riparazione effettuate durante l’anno per monitorare il gas refrigerante.
Adesso con il nuovo DPR 146/18 i registri dell’apparecchiatura cartacei scompariranno a favore di una nuova banca dati online che sarà messa a disposizione a partire dal 24 Settembre 2019 dalla Camera di Commercio locale.
I vecchi registri dell’apparecchiatura cartacei dovranno essere conservati.
A partire da tale data tutte le operazioni che coinvolgono gas refrigerante o apparecchiature che contengono gas refrigerante dovranno essere comunicate sulla banca dati della Camera di Commercio.
Operazioni come:
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Vendita di apparecchiature o gas refrigerante
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Installazione di apparecchiature
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Manutenzione periodica
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Riparazione straordinarie
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Smaltimento e dismissione di apparecchiature.
Tutte queste operazioni dovranno essere comunicate alla banca dati della Camera di Commercio locale entro 30 giorni dalla data di intervento/vendita.
Invece la vecchia dichiarazione ISPRA, effettuata direttamente sul sito dell’ente NON ci sarà più!
La dichiarazione ISPRA sarà completamente sostituita dalla banca dati della camera di commercio dove si andrà a comunicare tutto quello che succede sul nostro impianto dalla data di installazione/vendita fino alla sua dismissione.
Nello specifico ogni volta che verrà effettuato un intervento di manutenzione, controllo perdite o riparazione il tecnico certificato dovrà registrare l’intervento entro 30 giorni nella banca dati della Camera di Commercio, comunicando questi dettagli:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione (matricola) dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di
controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
Come potete notare, il nuovo DPR 146/18, ha ampliato il campo di verifica dei gas refrigeranti includendo non solo gli interventi di manutenzione, ma si andrà a tracciare anche la vendita, l’installazione e la dismissione degli impianti contenenti gas refrigerante.
Per gli utilizzatori finali non ci sarà l’incombenza di effettuare in prima persona le comunicazioni, in quanto il DPR 146/18 impone agli operatori di settore di provvedere ad effettuare tutte le comunicazioni alla nuova banca dati.
L’utente avrà invece la possibilità di scaricare e visionare i dati dei propri impianti, tramite la banca dati online.
Possiamo concludere che questa nuova normativa migliora la precedente situazione in quanto:
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ricalibra la periodicità dei controlli,
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migliora la tracciatura degli impianti,
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migliora la raccolta dei dati
A breve inoltre il ministro approverà una nuova legge sulle sanzioni amministrative per chi non rispetta il nuovo DPR, andando a sostituire il decreto legislativo 23/13.
N.B. Per il periodo che intercorre dal 24 Gennaio al 24 Settembre 2019 non sarà necessario effettuare la comunicazione all’ISPRA, mentre restano obbligatori tutti gli altri controlli periodici da effettuare.